Con la sentenza n. 242 del 2019, la Corte Costituzionale ha ribadito che il diritto alla vita è bene primario e fondamentale e che non esiste un vero e proprio diritto a morire. Tuttavia, la dilatazione del già consentito suicidio medicalmente assistito si tradurrebbe in un nuovo passo avanti verso la piena eutanasia. Con buona pace «del dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo»
di Lorenzo Vittorio Petrosillo*
L’attesissima pronuncia della corte Costituzionale sul “fine vita”, nella declinazione non dell’aiuto al suicidio (c.d. suicidio assistito) ma sulla sollevata questione della parziale illegittimità costituzionale dell’art. 579 del codice penale (“omicidio del consenziente”) ha deluso giuristi, operatori sanitari e in generale i cittadini più consapevoli della delicatezza etica delle questioni sottoposte alla Corte. Delusione qui significa elusione. La Corte infatti ha evitato di affrontare il cuore del problema, rinviando alla disciplina già vigente e a elementi fattuali quali la effettiva reperibilità/irreperibilità di dispositivi medici di somministrazione farmacologica, elementi importanti forse per il caso specifico, ma marginali per quel che concerne l’enunciazione di princìpi-guida.
L’attesissima pronuncia della corte Costituzionale sul “fine vita”, nella declinazione non dell’aiuto al suicidio (c.d. suicidio assistito) ma sulla sollevata questione della parziale illegittimità costituzionale dell’art. 579 del codice penale (“omicidio del consenziente”) ha deluso giuristi, operatori sanitari e in generale i cittadini più consapevoli della delicatezza etica delle questioni sottoposte alla Corte. Delusione qui significa elusione. La Corte infatti ha evitato di affrontare il cuore del problema, rinviando alla disciplina già vigente e a elementi fattuali quali la effettiva reperibilità/irreperibilità di dispositivi medici di somministrazione farmacologica, elementi importanti forse per il caso specifico, ma marginali per quel che concerne l’enunciazione di princìpi-guida.