di Matte
Dalle ultime informazioni sembra che sarà l’Agenzia delle Entrate (AdE) ad irrogare le sanzioni in caso di violazione dell’obbligo vaccinale covid-19 che dovrebbe entrare in vigore per gli over 50 col prossimo decreto legge. Questa è una notizia che passerà in secondo piano e che certamente non farà storcere il naso a molte persone ma che invece dovrebbe essere esaminata e valutata come un grave rischio democratico per l'Italia.
Prima di tutto, l’Agenzia delle Entrate è un ente pubblico le cui competenze sono stabilite per legge (Decreto Legislativo del 30/07/1999 n. 30):
“All'agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernentile entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenze dialtre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti odorgani, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degliobblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraversoi controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale.”
In sostanza, l’Agenzia delle Entrate è competente per tutto ciò che riguarda i controlli fiscali, gli accertamenti e la gestione dei tributi, e il recupero dell’evasione fiscale.
Che questo ente possa comminare sanzioni per la violazione di un obbligo sanitario, è molto peculiare (per usare un eufemismo), considerando che tale funzione esula dalle competenze dell’Agenzia delle Entrate. Le sanzioni relative alla violazione di altri obblighi vaccinali in Italia sono infatti irrogate a seguito di contestazione da parte della Asl territorialmente competente.
Ma, ma, ma… c’è un motivo se stavolta il governo ha scelto di passare attraverso l’AdE.
E quel motivo è che l’AdE è probabilmente l’ente statale che ad oggi ha gli strumenti migliori per trattare in tempo reale i dati di ogni cittadino italiano e determinare, attraverso l’incrocio dei dati sanitari, chi si è vaccinato e chi no, e quindi emettere una sanzione.
L’incredibile efficienza di questo sistema verticale, invece che orizzontale (ASL territoriali) è possibile grazie al trattamento di dati sempre più centralizzato e accentrato da parte dello stato italiano.
Ma possono farlo?
Sì, grazie al Decreto Capienze (DL 139/2021), che a ottobre 2021 ha inaspettatamente riformato il Codice Privacy italiano. Con questa riforma la pubblica amministrazione adesso è sempre legittimata a trattare, comunicare e diffondere dati personali anche senza che questo sia previsto da un atto di legge. Sarà sufficiente un atto amministrativo generale (che non è una fonte di legge).
Questo aumenta a dismisura il potere informativo della pubblica amministrazione, che ora non dovrà più perder tempo dietro a noiose e complesse leggi per tutelare la privacy e i diritti delle persone. E infatti, non ci sarà alcuna legge che disporrà queste tutele nei confronti dell’AdE.
Ma c’è di più. Il DL Capienze ha anche modificato il DL “rilancio” (34/2020), aprendo la strada a preoccupanti scenari di profilazione di massa della popolazione italiana, che riporto come immagine per comodità:

DL 34/2020 modificato dal DL 139/2021
In pratica, il Ministero della Salute è oggi autorizzato a incrociare dati, anche non relativi alla salute per finalità di programmazione tecnico-sanitaria e per il conseguimento della missione 6 del PNRR. Ma lo stesso può dirsi per le altre amministrazioni pubbliche, che potranno trattare e incrociare anche dati relativi alla salute, grazie alla modifica dell’art. 2-sexies del Codice Privacy. Ciliegina sulla torta: la stessa prerogativa è stata estesa alle forze armate per finalità di sicurezza pubblica.
Insomma, il panorama italiano oggi prevede uno Stato che può tutto, senza più alcuna disconnessione funzionale tra enti e istituzioni.
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