Anno X - Numero 39
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Eugenio Montale

martedì 7 aprile 2020

Libertà dei cittadini a rischio: urge l'intervento giuridico

La normativa permette deroghe alla privacy in caso di emergenza, ma l’Italia ha scelto modalità giuridiche pericolose, lasciando ampi poteri alle autorità locali di comprimere le libertà. Serve una normativa temporanea che ci rimetta nell’alveo dei diritti costituzionali e in seguito una legge che chiarisca i termini esatti

di Franco Pizzetti*

Da quando il 31 gennaio 2020 con delibera del Consiglio dei ministri è stato dichiarato lo stato di emergenza per l’epidemia coronavirus si è aperta nell’ordinamento italiano una fase molto caotica di procedimenti normativi, legati alla lotta a tale emergenza, che pone numerosi problemi di rapporto fra le fonti dell’ordinamento e, quel che più conta, di tutela o compressione dei diritti fondamentali dei cittadini.

Questi problemi, già molto rilevanti rispetto alla compressione di diritti fondamentali previsti e disciplinanti dalla Costituzione, primi fra tutti la libertà di circolazione e di riunione, meritano anche, e forse soprattutto, in questa fase emergenziale il dovuto inquadramento giuridico, perché si garantisca realmente l’interesse pubblico secondo quanto previsto dalla legge e non contro la legge o, peggio, in modo improvvisato, ingenerando nei cittadini la sensazione che le loro libertà fondamentali potessero essere compresse senza un obiettivo “di sistema” condiviso e corrente nella complessa catena decisionale all’interno dell’organizzazione dello Stato, che sta oggi fronteggiando l’emergenza del coronavirus.

Quando è cominciata la compressione delle libertà fondamentali
Il punto di partenza del ragionamento è senz’altro costituito dal decreto legge del 23 febbraio 2020 n.6, con cui il Presidente del Consiglio ha adottato “Misure urgenti per evitare la diffusione del COVD-19”. Si è trattato di un intervento appropriato, che ha sanato precedenti ordinanze adottate nell’imminenza del contagio dal Capo della protezione civile, nella forma di un decreto legge, atto previsto dalla Costituzione proprio per far fronte agli stati di necessità e urgenza e sottoposto comunque al controllo del parlamento attraverso legge di conversione.

Ovvio che così operando il Presidente del Consiglio dei Ministri si è sostituito al corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze armate, anche se in larga parte il contenuto del decreto riprende alcune delle disposizioni contenute nell’ordinanza adottata dal Capo della protezione civile in attuazione della delibera che aveva dichiarato lo stato di emergenza.

È bene inoltre rilevare come l’art. 4 del decreto legge 23 febbraio 2020 specifichi che l’Autorità competente ad assicurare l’esecuzione delle nuove misure sia il Prefetto, che può avvalersi delle Forze di polizia e, ove occorra, dei Vigili del fuoco e delle Forze armate sentiti i comandi territoriali.

Successivamente, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, il l’11 marzo 2020, un nuovo decreto-legge contente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recenti misure urgenti in materia di contenimento e gestone dell’emergenza epidemiologica del CVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”. Con questo decreto tuttavia non ci si limita a estendere a tutto il territorio nazionale le misure emergenziali già adottate con i precedenti decreti legge e con numerose ordinanze emanate da diversi Ministri, si procede anche a una ulteriore revisione e modifica dei provvedimenti già presi, soprattutto con rilievo agli obblighi imposti ai cittadini e alle loro associazioni.

Il termine di durata delle nuove misure, come già quelle precedenti, resta fissato nel 3 aprile, con un contenuto degli obblighi in qualche caso ulteriormente compressivo di diritti fondamentali previsti dalla Costituzione.

Nell’ambito di questa complessa normativa composta da un numero elevato di attivi amministrativi e ordinanze adottate da numerosi Ministri in attuazione del decreto-legge n. del 23 febbraio, merita attenzione il decreto legge n. 14, del 9 marzo 2020, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19” in cui spicca l’art.14 (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale) che prevede che “fino al termine dello stato di emergenza […] le strutture deputate pubbliche e private che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati monitorare e a garantire l’esecuzione delle misure disposte ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli art. 9 e 10 del regolamento UE 2016/679, che risultino necessari all’espletamento delle funzioni attribuitegli nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19”.

L’articolo 14 del d.l. continua poi con altri 6 commi che disciplinano ulteriormente anche il trattamento degli altri dati personali e le modalità di applicazione dello stesso regolamento UE 2016/679.

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ex Garante Privacy, professore emerito in diritto costituzionale presso l'Università di Torino

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