di Vitalba Azzollini
Sin dall’inizio è stata palese l’assenza di una strategia precisa: in particolare, la mancata definizione di criteri decisionali da parte dell’Esecutivo. In altri termini, non è stato chiaro se le decisioni del governo fossero adottate ponendo la tutela della salute al primo posto ovvero provando anche a salvaguardare l’economia, con un difficile equilibrismo teso a contenere – oltre al virus – anche l’impatto della crisi. In un primo momento, la scarsa comprensibilità della direzione intrapresa è stata imputata al fatto che non fosse prevedibile con esattezza quale sarebbe stato l’andamento della diffusione del Coronavirus e come le misure messe in campo avrebbero funzionato.
Ma le perplessità sull’azione dell’Esecutivo sono rimaste anche quando si è resa evidente la capacità di propagazione del contagio e, quindi, la necessità di misure chiare e stringenti: invece, con il provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio nella giornata dell’8 marzo, esteso a tutto il territorio nazionale il giorno seguente (con altre regole in aggiunta), sono state addirittura attenuate in alcune zone (ex rosse) le misure più rigide previste in precedenza.
Infatti, in tutta Italia, il “divieto assoluto di mobilità” c’è solo per i soggetti in quarantena o risultati positivi al virus. Per tutti gli altri non si prescrive un “divieto”, ma si dice di “evitare ogni spostamento”, salvo quelli “motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero (…) per motivi di salute”: una autocertificazione, in caso di controllo, deve attestare i motivi per cui ci si muove. C’è poi una terza categoria di soggetti contemplati dal decreto del Presidente del Consiglio: quelli con una infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5° C, ai quali si raccomanda “fortemente” di rimanere nel proprio domicilio.
Dunque, sono individuate tre ipotesi diverse, con disposizioni aventi contenuto e forza giuridica differenti – divieto, evitare spostamenti, forte raccomandazione – ma c’è un’unica sanzione penale che le assiste. Infatti, “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, il mancato rispetto di quanto previsto dal decreto “è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale” (quindi, è punito “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene”). E il “più grave reato” citato dalla norma potrebbe essere, ad esempio, quello previsto dall’art. 438 (Epidemia) o dall’art. 452 (Delitti colposi contro la salute pubblica) del codice penale.
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