di Carlo Blengino
La massima parrebbe valere ancora oggi posto che stiamo assistendo ad inedite torsioni del diritto e del sistema costituzionale e in molti iniziano a chiedersi, del tutto legittimamente, quali siano i limiti ed i confini ordinamentali di una situazione come quella che stiamo vivendo.
Chi ha in Italia il potere in situazioni di emergenza?
Può il Presidente del Consiglio sovvertire le fonti del diritto ed emanare al posto del Parlamento provvedimenti aventi forza di legge – i noti Dpcm – che limitano pesantemente molteplici diritti garantiti dalla Costituzione?
E se sì, davvero tutti i diritti possono esser negati o compressi in emergenza o ci sono dei limiti? Fino a che punto, ad esempio, l’emergenza sanitaria potrebbe giustificare ingerenze massive nella vita privata, ad esempio tracciando ogni movimento e ogni contatto tra le persone con l’uso di tecnologie digitali come da più parti invocato?
Le risposte non sono semplici ma qualche considerazione può esser fatta, giusto per orientarsi.
La nostra Costituzione non aiuta perché non prevede e non regola lo stato di emergenza. A differenza di altre carte costituzionali, i nostri costituenti ritennero pericoloso inserire clausole d’emergenza che potessero in casi necessariamente imprevedibili – se un’emergenza fosse prevedibile non sarebbe più emergenza – sovvertire l’ordine costituzionale conferendo pieni poteri a questo o quell’organo costituzionale o legittimare limitazioni o addirittura la sospensione dei diritti dei cittadini.
Non fu una dimenticanza ma fu una scelta dibattuta in seno alla seconda sottocommissione, certamente influenzata dal disastro dell’art.48 della Costituzione di Weimar che consentì formalmente la nascita della dittatura nazista.
La cosa più vicina allo stato di emergenza era per i padri costituenti, 70 anni fa, il ricorso al decreto legge: per l’art.77 della Costituzione in casi straordinari di necessità ed urgenza e per il tempo limitato di 60 giorni, il Governo poteva appropriarsi del potere legislativo altrimenti riservato al Parlamento e dettare regole emergenziali aventi forza di legge.
La norma come noto ha perso da tempo l’originario carattere di eccezionalità ed i decreti legge sono ormai una (pessima) prassi utilizzata da tutti i Governi per far passare con corsia privilegiata leggi prive di qualsivoglia requisito di straordinarietà, necessità o urgenza.
L’attuale organizzazione del potere nell’emergenza che viviamo deriva però proprio dall’utilizzo di tale strumento costituzionale, per una volta correttamente usato in piena aderenza allo spirito straordinario originariamente previsto.
Il potere del Presidente del Consiglio, che con i ben noti Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) sta travolgendo le nostre vite, poggia su di un decreto legge, il D.L. n°6 del 26 febbraio 2020 , che di fatto delega allo stesso Presidente del Consiglio (di concerto con i vari ministri di volta in volta interessati), l’attuazione di una serie di misure restrittive volte a contrastare la diffusione dell’epidemia e all’art.2 delega genericamente “ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”.
Il Decreto Legge è stato approvato e convertito dal Parlamento il 26 febbraio ed è oggi legge ordinaria. In sede di conversione purtroppo nessuno in Parlamento si è posto il problema di quanto ampi fossero i poteri delegati al Presidente del Consiglio, quali limiti temporali avessero e fino a che punto l’emergenza potesse giustificare la compressione dei diritti fondamentali dei cittadini.
Ora, mano a mano che i provvedimenti si fanno più incisivi e che le misure dettate nell’emergenza si prolungano, la questione diviene però stringente.
Qual è il perimetro di liceità di provvedimenti emergenziali che sospendono e limitano diritti e libertà fondamentali garantiti in Costituzione quali la libertà di movimento e di riunione (art.16-17 Cost.), il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma anche associata (art.19 Cost), il diritto alla scuola (art.34 Cost) o alla libertà di impresa (art.41 Cost)?
Quali limiti incontrerebbe il ricorso a massive tecnologie in grado di interferire nella vita privata dei cittadini con trattamenti massivi di dati personali per il contenimento del virus?
Se la risposta non si trova né in Costituzione né nella legge ordinaria, può esser rinvenuta nei trattati internazionali sottoscritti dall’Italia che contengono espresse clausole di emergenza: mi riferisco alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) e al Patto per i Diritti Civili e Politici (Patto) approvato dalle Nazioni Unite nel 1966.
Chi ha in Italia il potere in situazioni di emergenza?
Può il Presidente del Consiglio sovvertire le fonti del diritto ed emanare al posto del Parlamento provvedimenti aventi forza di legge – i noti Dpcm – che limitano pesantemente molteplici diritti garantiti dalla Costituzione?
E se sì, davvero tutti i diritti possono esser negati o compressi in emergenza o ci sono dei limiti? Fino a che punto, ad esempio, l’emergenza sanitaria potrebbe giustificare ingerenze massive nella vita privata, ad esempio tracciando ogni movimento e ogni contatto tra le persone con l’uso di tecnologie digitali come da più parti invocato?
Le risposte non sono semplici ma qualche considerazione può esser fatta, giusto per orientarsi.
La nostra Costituzione non aiuta perché non prevede e non regola lo stato di emergenza. A differenza di altre carte costituzionali, i nostri costituenti ritennero pericoloso inserire clausole d’emergenza che potessero in casi necessariamente imprevedibili – se un’emergenza fosse prevedibile non sarebbe più emergenza – sovvertire l’ordine costituzionale conferendo pieni poteri a questo o quell’organo costituzionale o legittimare limitazioni o addirittura la sospensione dei diritti dei cittadini.
Non fu una dimenticanza ma fu una scelta dibattuta in seno alla seconda sottocommissione, certamente influenzata dal disastro dell’art.48 della Costituzione di Weimar che consentì formalmente la nascita della dittatura nazista.
La cosa più vicina allo stato di emergenza era per i padri costituenti, 70 anni fa, il ricorso al decreto legge: per l’art.77 della Costituzione in casi straordinari di necessità ed urgenza e per il tempo limitato di 60 giorni, il Governo poteva appropriarsi del potere legislativo altrimenti riservato al Parlamento e dettare regole emergenziali aventi forza di legge.
La norma come noto ha perso da tempo l’originario carattere di eccezionalità ed i decreti legge sono ormai una (pessima) prassi utilizzata da tutti i Governi per far passare con corsia privilegiata leggi prive di qualsivoglia requisito di straordinarietà, necessità o urgenza.
L’attuale organizzazione del potere nell’emergenza che viviamo deriva però proprio dall’utilizzo di tale strumento costituzionale, per una volta correttamente usato in piena aderenza allo spirito straordinario originariamente previsto.
Il potere del Presidente del Consiglio, che con i ben noti Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) sta travolgendo le nostre vite, poggia su di un decreto legge, il D.L. n°6 del 26 febbraio 2020 , che di fatto delega allo stesso Presidente del Consiglio (di concerto con i vari ministri di volta in volta interessati), l’attuazione di una serie di misure restrittive volte a contrastare la diffusione dell’epidemia e all’art.2 delega genericamente “ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”.
Il Decreto Legge è stato approvato e convertito dal Parlamento il 26 febbraio ed è oggi legge ordinaria. In sede di conversione purtroppo nessuno in Parlamento si è posto il problema di quanto ampi fossero i poteri delegati al Presidente del Consiglio, quali limiti temporali avessero e fino a che punto l’emergenza potesse giustificare la compressione dei diritti fondamentali dei cittadini.
Ora, mano a mano che i provvedimenti si fanno più incisivi e che le misure dettate nell’emergenza si prolungano, la questione diviene però stringente.
Qual è il perimetro di liceità di provvedimenti emergenziali che sospendono e limitano diritti e libertà fondamentali garantiti in Costituzione quali la libertà di movimento e di riunione (art.16-17 Cost.), il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma anche associata (art.19 Cost), il diritto alla scuola (art.34 Cost) o alla libertà di impresa (art.41 Cost)?
Quali limiti incontrerebbe il ricorso a massive tecnologie in grado di interferire nella vita privata dei cittadini con trattamenti massivi di dati personali per il contenimento del virus?
Se la risposta non si trova né in Costituzione né nella legge ordinaria, può esser rinvenuta nei trattati internazionali sottoscritti dall’Italia che contengono espresse clausole di emergenza: mi riferisco alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) e al Patto per i Diritti Civili e Politici (Patto) approvato dalle Nazioni Unite nel 1966.
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