Anno X - Numero 39
Il tempo degli eventi è diverso dal nostro.
Eugenio Montale

martedì 7 gennaio 2020

Nuove frontiere della propaganda pentastellata

Cosa accadrebbe se un parlamentare contravvenisse al patto con il M5S e quest’ultimo pretendesse giudizialmente il pagamento delle somme dovute? Si verificherebbe la violazione di una norma costituzionale. Forse ora è più chiaro il motivo per cui il M5S non procede giudizialmente contro gli inadempienti: il giudice potrebbe valutare le conseguenze sul mandato parlamentare derivanti da impegni e sanzioni, arrivando a configurare il “metodo” Cinque Stelle come violazione dell’art. 67 Cost. E ovviamente al movimento questo non conviene

di Vitalba Azzollini

Nei giorni scorsi, sul “Blog delle Stelle” è stato pubblicato un post rivolto ai «parlamentari in ritardo con le rendicontazioni e le relative restituzioni» per ricordare loro l’impegno assunto «all’atto della candidatura con il MoVimento 5 Stelle»: «una vera obbligazione giuridica, come di recente affermato dall’Agenzia delle Entrate», nonché «un impegno morale nei confronti di tutti i cittadini italiani e, in particolare, degli elettori», il cui mancato assolvimento «integra una grave violazione disciplinare per la quale i Probiviri si attiveranno senza indugio». Il fatto che il M5S tirasse in ballo l’Agenzia delle Entrate (AdE) per un problema interno – il versamento di una parte della remunerazione al “Comitato per le rendicontazioni/rimborsi del Movimento 5 Stelle” – ha destato qualche dubbio, che merita di essere affrontato.

La questione era emersa qualche mese fa, quando era stato reso noto che «un parlamentare su quattro del M5S è fermo con le restituzioni da marzo 2019. Addirittura c’è una cinquantina di irriducibili che non si taglia lo stipendio (…) dalla fine dello scorso anno». Al contempo si era saputo che il Movimento aveva interpellato l’AdE per chiarire se le restituzioni dei parlamentari «debbano o meno essere inquadrate nella fattispecie delle “donazioni” e, in caso di risposta positiva, debbano essere assoggettate al relativo trattamento tributario».

La richiesta ad AdE appariva singolare: è fuor di dubbio che le “restituzioni” in discorso non siano donazioni, ma adempimenti di obblighi assunti dai parlamentari, tant’è che la loro violazione può dare luogo a sanzioni previste nello Statuto dello stesso movimento. È pure vero che la legge sull’abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti (art. 11, c. 4 bis, d.l. n. 149/ 2013, convertito con l. n. 13/2014) dispone che le erogazioni di denaro – «in forma di donazione» ovvero «in conformità a previsioni regolamentari o statutarie» – effettuate da candidati ed eletti a cariche pubbliche in favore dei propri partiti, sono detraibili come le donazioni fatte da privati (art. 11, c. 1).

Ma il dettato normativo è chiaro: ferma restando la diversa natura giuridica dei vari tipi di dazione, l’equiparazione è solo a fini fiscali (“l’ossimoro di erogazioni liberali obbligatorie”). La singolarità dell’interpello del M5S all’AdE deriva pure da un’ulteriore considerazione: già in due occasioni precedenti – delle quali, per altri profili, si era occupata la Corte Costituzionale – l’Agenzia aveva qualificato come obbligo giuridico, e non come liberalità, le dazioni di denaro fatte dai politici al proprio partito in base ad accordi. Si dubita che il M5S non ne fosse a conoscenza: dunque, l’interpello – il cui esito era praticamente scontato – è servito ad acquisire una pronuncia ad hoc da agitare come un vessillo, anche di fronte all’opinione pubblica, per reclamare la restituzione dei soldi promessi.

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