di Francesco M. Renne
Ogni giorno che passa inizia ad affacciarsi una domanda sempre più insistente: la diligenza di tutti quelli che hanno chiuso uffici, negozi e fabbriche (e anche senza obbligo specifico, tanti; riducendo l’operatività anche tramite smart working ove possibile), fin quando verrà messa alla prova? O, meglio, fin quando saranno sopportabili, i blocchi? Il lockdown, stando al Legislatore e agli esperti del settore, serve; la diligenza dei molti, anche. E non v’è dubbio che “ora” lo “stare a casa” sia necessario, se non per convinzione, almeno per rispetto delle regole. Ma, economicamente parlando, dopo? E, soprattutto, come arrivarci preparati, a un dopo?
Inevitabilmente, alcune riflessioni sul dopo e sul come arrivarci meritano dunque di essere fatte. E meritano di essere fatte partendo dalla questione, ad avviso di chi qui scrive, più rilevante. Seguita dai numeri, scevri da dietrologie di parte. E da qualche spiegazione tecnica, prodromica al ragionamento conclusivo.
La vera questione implicita che serpeggia sempre di più, riguarda la “portata” dell’evento che stiamo vivendo. Non tanto perché si dibatta se si tratti di un evento davvero “eccezionale”, di una tempesta perfetta imprevedibile – di un “cigno nero” irripetibile alla Taleb, per intendersi – ovvero se invece non si tratti di un raro evento rischioso che avrebbe però potuto essere previsto – e quindi che avrebbe dovuto coglierci preparati per tempo – e che potrebbe, in questa o altra forma, ripetersi in futuro. Piuttosto per il fatto che la risposta a questa domanda incide (dovrebbe, incidere, razionalmente parlando) sulla copertura dei rischi sociali futuri, sulla continuità dei business aziendali, sull’affidabilità dei sistemi di risk management delle imprese e sulle clausole contrattuali di commesse e forniture. E, nondimeno, sulla legislazione necessaria con cui sia meglio rispondere agli effetti economici derivanti da “questa” pandemia (e di quelle future, nel caso).
Per essere più chiari, da questo “bivio logico” nascono due aspetti conseguenti, uno giuridico ed uno economico.
Sotto il profilo giuridico, può il lockdown in atto (e per quali soggetti, nel caso, visto la diversità di provvedimenti presi) generare gli effetti della cd. “impossibilità sopravvenuta” ad adempiere, in tutela di un debitore o di una consegna o di un termine di controprestazione? Se sì, e ciò sarebbe conseguente al ritenere la pandemia come un evento del tutto eccezionale e irripetibile (rectius, imprevedibile evenienza “sopravvenuta, oggettiva e assoluta”), “tutte” le fattispecie debitorie e/o economiche pendenti nella durata del lockdown, ai sensi degli artt. 1256 e 1258 del codice civile, “non” potrebbero, per il loro inadempimento, generare sanzioni, penali, interessi di mora etc ect, ma si produrrebbero anche, nei casi di impossibilità non solo temporanea, gli effetti di scioglimento dei contratti sottostanti (rectius, “estinzione dell’obbligazione”). Se, invece, l’attuale pandemia, non venisse ritenuta evento imprevedibile ed eccezionale, ma rientrasse nel novero delle ipotesi di “crisi” sistemiche (per il perimetro dei soggetti coinvolti), straordinarie (per gli effetti) ma prevedibili (ex ante), tale previsione codicistica non scatterebbe (salvo poi dover spostare l’attenzione sui motivi della mancata sua previsione e del perché ci si sia fatti cogliere pressoché impreparati).
Non è questione da poco, nemmeno per le sue conseguenze economiche, sociali e politiche: se infatti scattasse automaticamente la fattispecie “lockdown = impossibilità sopravvenuta” (almeno per i soggetti obbligati), il “cerino” economico resterebbe in mano ai creditori (proprietari di case, investitori, finanziatori, dipendenti); mentre, se non scattasse, il medesimo “cerino” resterebbe in mano ai soggetti debitori (inquilini, emittenti, prenditori di prestito, datori di lavoro). È evidente che, al variare della risposta, muterebbe completamente lo scenario di quali soggetti andrebbero in crisi e di quali strumenti – giuridici ed economici – si dovrebbero mettere in campo.
Forse è per questo che il Governo, in un articolo stranamente poco commentato dai media, all’art. 91 del Decreto “Cura Italia”, ha sancito – ponendosi, forse un po’ pilatescamente, un po' a metà tra le due risposte prima indicate – che “il rispetto delle misure di contenimento […] è sempre valutato ai fini dell’esclusione” ex artt. 1218 e 1223 “della responsabilità del debitore” anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. In altre parole, il lockdown – per i soli soggetti economici obbligati alla chiusura – in caso di giudizio è sempre valutato come esimente in favore del debitore. Un colpo alla botte, l’altro al cerchio, insomma.
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