Anno IX - Numero 12
La guerra non è mai un atto isolato.
Carl von Clausewitz

martedì 4 aprile 2017

Brexit, due anni per dirsi addio

Due anni per negoziare un accordo di recesso e farlo approvare da parlamento britannico, parlamento europeo e Consiglio Ue. Poi ci sono da regolare i nuovi rapporti commerciali e non tra Ue e Regno Unito. Ecco perché non sarà una passeggiata.

di Pietro Manzini

Il 29 marzo, in attuazione dell’articolo 50 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il governo inglese ha ufficialmente notificato al Consiglio europeo l’intenzione del Regno Unito di lasciare l’Unione europea.
Lo stesso articolo 50 prevede un periodo di due anni entro il quale UE e Regno Unito devono negoziare un accordo volto a definire le modalità di recesso. Dopo alcune incertezze iniziali, è ora chiaro che l’accordo non potrà regolare in maniera completa tutti gli aspetti delle future relazioni tra le parti. Il suo contenuto sarà limitato alle questioni più urgenti: 1) il trattamento dei cittadini europei residenti nel Regno Unito e dei cittadini inglesi residenti nella UE, 2) il valore degli impegni finanziari che Londra ha preso nei confronti della UE e che non ha ancora assolto, ad esempio quelli sul pagamento delle pensioni dei funzionari europei, relativi al salvataggio di taluni stati (come l’Irlanda) oppure collegati al budget UE, come le spese per future infrastrutture e per i fondi strutturali; 3) la disciplina doganale e della circolazione delle merci e delle persone tra la Repubblica d’Irlanda (che resta nella UE) e l’Irlanda del Nord; 4) l’individuazione dei termini di una limitata partecipazione del Regno Unito al mercato interno europeo (e viceversa); 5) la cooperazione in materia giudiziaria, di polizia, di lotta al terrorismo e di sicurezza esterna.
Il tempo per negoziare l’accordo sarà inferiore ai due anni previsti per concluderlo (il capo negoziatore della Commissione – Michel Barnier – ha parlato di un anno e mezzo), perché il suo contenuto va approvato dagli organi politici delle parti, ossia dal parlamento britannico e dal Consiglio UE (ossia i rimanenti 27 stati membri) che delibera a maggioranza qualificata (almeno 20 stati su 27) e dal parlamento europeo.
L’assetto definitivo delle relazioni tra UE e Regno Unito comincerà a essere discusso parallelamente, ma non potrà tradursi in una intesa giuridicamente vincolante, se non dopo la conclusione dell’accordo di recesso e l’entrata in vigore di un regime transitorio, che secondo gli auspici del parlamento europeo non dovrebbe eccedere i tre anni.

Le incertezze
C’è qualcosa che può andare storto nel processo di abbandono dell’Unione? Ovviamente sì.
Cosa accade, ad esempio, se le parti non concludono l’accordo di recesso nei due anni? E se il parlamento inglese o quello europeo non approvano l’accordo concluso dai negoziatori? L’articolo 50 prevede che, in assenza di accordo di recesso, i trattati UE cessano comunque di applicarsi allo stato interessato. Pertanto, il 30 marzo 2019 il Regno Unito non sarà più uno stato membro. Questo esito può essere evitato solo a una condizione che appare oggi politicamente non percorribile, ossia che tutte le parti – i 27 stati membri e il Regno Unito – decidano unanimemente di estendere il termine dei due anni.
Senza accordo di recesso, come sarebbero regolate le relazioni tra Regno Unito e UE? Il primo ministro May ha dichiarato al parlamento britannico che, in quel caso, si applicherebbe la disciplina del Wto, alla quale le due parti continueranno a essere legate. La questione, però, è più complessa di così. Il Wto non si applica automaticamente. Il Regno Unito dovrebbe stabilire le sue tariffe sia per i beni sia per i servizi e non si tratta di un esercizio che può essere improvvisato in poche settimane. Inoltre, il Wto copre solo le materie del commercio e non si occupa della gran parte dei settori extra-trade oggi disciplinati dalla UE. Su questi ultimi, i rapporti tra Londra e la UE sarebbero tutti da ricostruire.

Anche gli accordi definitivi tra Regno Unito e UE, probabilmente da stipularsi tra cinque anni, non possono essere dati per scontati. Avrebbero carattere misto, ossia dovrebbero essere conclusi oltre che dall’Unione anche da tutti i rimanenti stati membri, secondo le rispettive norme costituzionali. Basta che anche un solo parlamento nazionale – o regionale, se così è previsto dalle norme interne – non approvi i nuovi trattati e il sistema si blocca per tutti. L’esempio del Ceta, messo a rischio dal parlamento vallone, basta a illustrare il problema.
Ma forse la questione più affascinante nel breve termine consiste nel capire se, a questo punto, il Regno Unito può ritirare la notifica di recesso. L’ipotesi oggi appare remota ed è stata anche espressamente esclusa da Theresa May, ma gli elementi che nei prossimi due anni potrebbero indurre a un ripensamento sono molti: l’opinione pubblica del paese è ancora estremamente divisa, l’esito del negoziato potrebbe apparire eccessivamente penalizzante, la manovre indipendentiste della Scozia potrebbero assumere un valore concreto e l’Irlanda del Nord potrebbe essere invogliata a esplorare ulteriori forme di autonomia. Sulla possibilità di revoca del recesso, l’articolo 50 tace e quel silenzio può essere interpretato in modi opposti. L’unico organo competente a risolvere il problema interpretativo sarebbe l’odiata Corte di giustizia dell’Unione: per evitare il danno, gli inglesi dovrebbero dunque accettare la beffa. Insomma: good-bye and good luck.

Pietro Manzini per Lavoce.info